giovedì 10 febbraio 2011

Liberi di farci fregare

Come i miei lettori 'storici' sanno bene, ci si e' messo in testa di capirne di piu' della nostra Carta Costituzionale.
Nel post 'Sulle Regole' ne abbiamo indicato le ragioni, ed anche il metodo che si intende seguire.

Cosi' quando capita che vi sia qualche 'pecora' che belando invoca un repentino cambio delle regole in corsa, ritorno alle mie primordiali domande:
Quali regole? E sopratutto, cosa dicono le regole che qualcuno vuole cambiare?
In questi giorni, dietro al paravento palliativo della 'libertà di impresa' e del decreto legislativo sugli incentivi fiscali alle imprese, pare che siano finiti sotto la scure del 'grande modificatore' i seguenti articoli: 41, 97 e 118 comma quarto.

Quel 'comma quarto' associato al numero nazionale dell'emergenza medica incute davvero timore!

Una nostra 'vecchia conoscenza economica' ed un paio di novellini, o meglio una primizia + un solo capoverso.
Dunque, andiamo a vedere di cosa si tratta.

dalla Prima Parte, Titolo Terzo, Rapporti Economici

Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Chiaro e ineccepibile. Il privato cittadino e' libero di esercitare un'attivita' economica di propria iniziativa; eventualmente coordinata o indirizzata a finalita' sociali -un esempio dal mio antico passato: le mense private della Caritas a sostegno dei disadattati. Tuttavia senza recare danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' dell'uomo -chissa' se anche della donna, visto che ultimamente non si parla che della professione femminile piu' antica del mondo: ipotizzo libera, certamente coordinata ed indirizzata ;-)

Rileggendolo non trovo nulla di 'malvagio' o almeno 'limitante'. Anzi, sarei preoccupato di qualche modifica al riguardo: non vorrei che a qualcuno fosse venuta l'insana idea di cancellare la preposizione negativa
"Non".

dalla Seconda Parte, Titolo Terzo, La Pubblica Amministrazione

Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.


Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 
Eh gia', sarebbe proprio bello che i 'nostri' uffici -perche' essendo pubblici son proprio di tutti, o almeno di chi in questo recalcitrante e decadente Paese paga le tasse- dicevo, gli uffici pubblici seguissero su tutto il territorio nazionale queste lungimiranti linee guida. Assicurare l'imparzialita' dell'amministrazione, conoscere le responsabilita' e le competenze di chi, lavorando, gestisce la parte amministrativa delle nostre comunita'; per non parlare degli impieghi, accessibili mediante concorso...
Ammetto, e' davvero da rivedere: occorre controllarne la sua applicabilita' e comprenderne le ragioni dei malfunzionamenti -e degli eventuali malcostumi associati; ed ove si verifichino, punire i doli e gli abusi, compresi quelli di potere, financo gli interessi privati in atti d'ufficio: la legge lo prevede e permette!
 
Se mediamente gia' non brillano per efficienza, e qualche episodio di corruzione appare periodicamente nella cronaca, immaginatevi se questo articolo venisse alterato o peggio cancellato.


dalla Seconda Parte, Titolo Quinto, Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Vi ho messo l'articolo per intero, eppure l'azione del legislatore pare concentrarsi solo sul 'quarto comma', l'ultimo capoverso che ho evidenziato.
Leggendolo per intero appare un buon paletto federale: pensateci, conferisce esplicitamente alle realta' locali quali Comuni, Citta' metropolitane e Province, le capacita' amministrative, conferite per legge dal Parlamento o dal Consiglio Regionale.

Ma concentriamoci sulla parte incriminata e domandiamoci: cos'a' vorra' modificare il riformista cancellatore?
Il 'favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini nello svolgere attivita' di interesse generale'? Tenderei ad escluderlo, altrimenti, passi che non controlliamo mai il suo operato, alla faccia delle dichiarate liberalizzazioni!

Come dite, cancellare le Province? Suvvia, e' vero che siamo a carnevale, ma sarebbe un bel taglio di pletoriani dei partiti nelle amministrazioni provinciali -ed un risparmio di finanza pubblica: quale Governo Italico rischia di scontentare la propria base di partito.

Dunque, non resta che modificare il
principio di sussidiarieta' E dato che non avevo idee, ecco cosa ci dice la rete al riguardo
La sussidiarietà [=significa 'aiuto', nds] è un principio regolatore dei sistemi sociali in cui viviamo -es: famiglia, associazione, circoscrizione, municipalita', .... Fondato su una visione gerarchica della vita sociale, afferma che le societa' o sistemi sociali di ordine superiore devono aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di quelle minori.
In particolare se i 'sistemi' intermedi sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno del cittadino, lo Stato deve sostenerli - anche finanziariamente - e al massimo coordinarne l'intervento con quello degli altri 'sistemi' intermedi.
In sintesi si potrebbe riassumere: se un ente che sta "più in basso" è capace di fare qualcosa, l’ente che sta "più in alto" deve lasciargli tale compito e sostenerne l’azione anche dal punto di vista economico -da leggersi fondi pubblici statali x azioni locali di sostengo al cittadino.

Come
si legge altrove
Esso é un fondamentale principio di libertà e di democrazia, cardine della nostra concezione dello Stato.

Messo cosi' mi sembra un 'buon pezzo di comma', non vi pare?
E vorrebbero modificare anche questo?

Forse il despota di palazzo Chigi ha una sua idea di Carta Costituzionale differente;
pare che l'intenda cosi': «L'iniziativa economia è libera, ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge».

Ed in quelle rare espressioni di divieto si puo' sempre fare una variante ad personam o ad aziendam!

1 commento:

M.D. ha detto...

da http://www.repubblica.it/economia/2011/02/09/news/approvato_il_disegno_di_legge_ecco_gli_articoli_soggetti_a_modifiche-12240721/

stante le modifiche li' indicate, non ti pare piuttosto un vago pretesto al piu' x allagare maglie dei controlli, e far parlare d'altro in questi gg?
Un tentativo infantile per distogliere l'opinione pubblica da altro, parlando sul nulla di queste 'presunte modifiche'?