giovedì 9 giugno 2011

ILLEGITTIMO impedimento

Oggi proviamo ad occuparci del quarto quesito referendario
«Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonchè l'articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»?».
essendo il citato articolo 1 della legge 51:
«Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti…… delle relative attivita’ preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo».
Dunque quello che, a parlare come si mangia, permette ad alcuni rappresentanti istituzionali di rimandare eventuali loro personali 'far di conto' con la giustizia, per supposti impedimenti legati al loro ruolo di esser 'dipendenti pubblici' e con funzioni di governo.

Un tentativo legislativo di porsi super partes? Una reale necessita'? O qualcosa di differente e non cosi', come dire, chiaro al semplice cittadino?

Vediamo cosa dice la nostra Magna Carta al riguardo

Partiamo dai 'Principi Fondamentali'
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
...
Mi pare chiaro: ogni cittadino Italiano difronte alla legge non solo possiede pari dignita' sociale rispetto chiunque altro, indipendemente dalle sue origini o conto in banca, ma non v'e', o forse non dovrebbe esservi, alcun trattamento di favore per alcuno.

E' lecito avere ancora qualche dubbio circa la responsabilita' che un funzionario dello stato nell'esercizio delle sue funzioni possa o meno avere; ed in generale quando un cittadino, uguale a chiunque altro, possa esser considerato colpevole per aver commesso un fatto.

Per fortuna i Padri Costituenti previdero anche queste questioni: nella prima parte della Costituzione, al Titolo I, Sezione 'Rapporti Civili', si trova scritto

Art. 27. 
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
...

Art. 28.  
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Solo un'ultima precisazione. In realta' nella seconda parte della Costituzione c'e' qualcosa al riguardo del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che potrebbe differenziarli rispetto ai semplici cittadini; infatti al titolo III, Sezione 'Il consiglio dei ministri', si legge

Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

La differenza e' legata a possibili reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Per capirci facciamo un utopico esempio: metti caso che un Ministro, anche il Primo va bene, facendo leva sulla forza e sul prestigio del proprio ruolo provi ad interferire, che ne so, in una normale retata della polizia, ad esempio attestando il falso circa le relazioni di parentela di qualcuno dei fermati, spingendo il rappresentante delle forze dell'ordine a rilasciare il soggetto (magari 'la', sopratutto se molto giovane e procace) adducendo a potenziali 'incidenti diplomatici'.

Nel caso fosse provato che la realta' delle cose non fosse esattamente quella attestata dal nostro, escludendo il rimbambimento del soggetto, non resta che desumerne il dolo intenzionale. Ecco, in questo caso serve l'autorizzazione degli altri parlamentari seduti nel ramo del parlamento di competenza prima di agire nei confronti del potente possibile imputato.
Che prontamente sapranno valutare il da farsi, nell'assoluto e prioritario interesse del Paese.

Ma credo che un caso di questo genere, in un paese maturo e responsabile come il nostro, sia stato previsto solo per completare l'euristica delle possibilita', e definire una completa tutela dei cittadini e dell'interesse nazionale al di sopra dei personaggi che lo possono amministrare e guidare.

A quanto pare non c'e' proprio distinzione alcuna tra tutti i cittadini.

Dunque non mi capacito di uno 'svarione' legislativo come la legge indicata col termine de 'il legittimo impedimento'.

Piuttosto, direi 'il-legittimo'!

Che sia solo frutto di un errore di battitura, con un carattere 'spazio' introdotto per errore?


Come per ogni referendum bisognerà raggiungere il quorum. 25 milioni di persone, il 50% degli aventi diritto, dovrà recarsi alle urne per rendere il referendum valido.

... per far valere i nostri diritti di cittadini, capaci di dare una risposta a leggi che remano contro di noi.

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RICORDATEVI CHE DOVETE PUBBLICIZZARLO VOI IL REFERENDUM... perchè non saranno fatti passare gli spot ne' in Rai ne' a Mediaset, ma è necessario che vadano a votare almeno 25 milioni di persone perchè sia valido.

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